Approfondimenti

Tale qualifica è riconosciuta, all’interno dei Regolamenti elettorali attuativi emanati dall’Agcom, ai diversi soggetti competitori in occasione di ogni singola tornata elettorale.

Ogni programma in cui assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni anche se conseguito nel corso di più trasmissioni. La parità di trattamento può essere assicurata anche attraverso un ciclo di trasmissioni (la periodicità del ciclo è definita nel regolamento elettorale) purché ogni trasmissione abbia identiche opportunità di ascolto. E’ facoltativa per le locali ed è sempre gratuita. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante; nelle trasmissioni interessate deve essere fatta menzione della rinuncia. La disciplina prevista per la comunicazione politica non si applica alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

Ogni programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. In campagna elettorale i programmi di informazione devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche. In base ai principi generali sanciti negli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l’attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico è qualificata come servizio di interesse generale, mettendo così in rilievo l’interesse pubblico sotteso a tale attività nella sua duplice accezione della garanzia della libertà di informare e del diritto del cittadino ad essere informato.

E’ il principio al quale deve uniformarsi l’informazione, che a differenza della comunicazione politica non è tenuta ad una suddivisione aritmetica degli spazi; secondo tale principio, stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155/2000, le situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico.

I MAG sono riservati ai soggetti politici riconosciuti ai sensi dei Regolamenti elettorali attuativi, e non alla singola persona fisica; non si possono diffondere su ciascuna emittente più di due messaggi per giornata di programmazione. I messaggi autogestiti gratuiti (MAG) non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario, durano da 1 a 3 minuti per le tv e da 30 a 90 secondi per le radio e non possono interrompere altri programmi né essere a loro volta interrotti; gli appositi contenitori nei quali devono essere collocati devono contenere un minimo di tre messaggi.

Solo le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento; in tale ipotesi, le emittenti devono informare della loro intenzione attraverso un avviso da trasmettere almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi, assicurando condizioni economiche uniformi, con un limite tariffario non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. Dopo la prima messa in onda dell’avviso possono essere trasmessi i messaggi. I MAP devono riportare la dicitura “Messaggio autogestito/elettorale a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente. Dopo le modifiche introdotte dal Codice di autoregolamentazione, la natura dei MAP è assimilabile a quella degli spot pubblicitari, con gli stessi limiti quantitativi; diverso il discorso riguardo alla durata: non esiste un limite esplicito, ma la durata del messaggio dovrà essere coerente con le finalità del messaggio (esposizione di un programma o di un’opinione politica) e con la natura dello stesso (spot pubblicitario).

Nel rimandare, per approfondimenti in materia, alla pagina del sito dedicata alla Vigilanza sondaggi, si segnala come nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni sia vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se realizzati in un periodo precedente e su qualsivoglia mezzo di comunicazione. Nei medesimi quindici giorni precedenti il voto, è invece consentita la diffusione di dichiarazioni rilasciate da soggetti politici relativamente a sondaggi, purché questi ultimi siano già stati resi pubblici nel periodo precedente a quello oggetto del divieto. Lo stesso divieto si applica alle “manifestazioni d’opinione” (cfr. del. Agcom n. 256/10/CSP), prive di validità scientifica ma comunque potenzialmente in grado di influenzare l’elettorato.

L’impostazione generale dell’impianto sanzionatorio in materia di Par Condicio è di natura ripristinatoria, proprio al fine di riequilibrare la parità di condizioni tra soggetti politici all’interno del periodo elettorale. Pertanto, in caso di sanzione, vi sarà l’adozione da parte dell’Agcom di ogni provvedimento idoneo ad eliminare gli effetti delle violazioni, come ordinanze aventi ad oggetto la programmazione di trasmissioni di carattere compensativo, ovvero, se ciò non fosse possibile, la sospensione delle trasmissioni dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni. Nell’ipotesi di inottemperanza ai propri provvedimenti, l’Autorità irroga nei confronti dell’emittente locale una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 1.000,00 e € 20.000,00. Oltre alle sanzioni ripristinatorie, è prevista la trasmissione o pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare.