Rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, generalmente strutturato, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti.
Rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati.
Rilevazione basata su una modalità di raccolta di informazioni priva di valore scientifico che non può essere diffusa sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di “sondaggio” e deve recare l’informazione circa il valore non scientifico della medesima.
Deve necessariamente contenere i seguenti elementi: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il nome del committente e dell’acquirente; c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare se nazionale, regionale, provinciale o comunale); d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
Tale obbligo spetta al mezzo di comunicazione di massa, ma è il soggetto realizzatore che deve fornire le informazioni al mezzo.
Varia a seconda del mezzo utilizzato: per quanto riguarda la pubblicazione su edizioni cartacee e/o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota dovrà essere evidenziata in apposito riquadro. La diffusione televisiva deve essere invece accompagnata dalla trasmissione in sovraimpressione della nota per una durata e con una grafica tali da renderla chiaramente leggibile al pubblico (è esclusa quindi la trasmissione di una nota solo in sonoro). Per quanto concerne infine la diffusione dei dati via radio, la nota deve essere letta al pubblico nella sua integrità.
Se il sondaggio viene diffuso tramite lanci d’agenzia, in luogo della nota devono essere indicati, nel corpo del testo, il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio. In capo al mezzo di comunicazione di massa che riprenda il lancio permane l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative all’avviso di pubblicazione al realizzatore e alla pubblicazione/diffusione del sondaggio corredato da nota.
Una volta che un sondaggio sia stato diffuso secondo le prescritte formalità, si può ritenere che esso entri a far parte del patrimonio conoscitivo comune. Il mezzo di comunicazione che riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è pertanto tenuto a pubblicare o diffondere nuovamente la nota, ma deve fornire elementi che consentano la agevole individuazione del sondaggio cui fa riferimento (ad esempio comunicando la fonte da cui ha tratto la notizia).
Rispetto alla nota informativa, il documento contiene informazioni di maggior dettaglio sulle modalità realizzative del sondaggio, quali il metodo di campionamento, il panel utilizzato, l’estensione territoriale, eventuali criteri di ponderazione. L’elenco completo degli elementi è contenuto all’art.5 del Regolamento, lettere a) - q).