COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

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par condicio

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La normativa sulla Par Condicio promuove e disciplina l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.
Anche in ambito locale, le emittenti radiofoniche e televisive devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità sia nei programmi di informazione che nei programmi di comunicazione politica.

La legge n. 249 del 1997 individua nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità nel settore radiotelevisivo. In particolare, l'art. 13, nel riconoscere le esigenze di decentramento sul territorio, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, individua quali organi funzionali dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.), ai quali sono altresì attribuite le competenze un tempo svolte dai Comitati regionali radiotelevisivi (Co.Re.Rat.), tra le quali appunto la tutela della parità di accesso ai mezzi d'informazione.
I riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, così come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Con decreto del Ministro delle Comunicazioni, emanato in data 8 aprile 2004, è stato quindi approvato il Codice di autoregolamentazione, che regolamenta l'attività delle emittenti locali.
Per quanto riguarda il periodo non elettorale si fa riferimento alla delibera n. 200/00/CSP, come riformata dal Codice di autoregolamentazione, sopra riportato.
 

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