par condicio
Con il termine “Par Condicio”, si intende comunemente quell’insieme di regole che hanno lo scopo di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi d’informazione, in particolar modo televisivi e radiofonici, rispetto a tutti i soggetti politici.
La parità di condizioni sui mezzi radiotelevisivi riguarda sia i periodi elettorali che quelli non elettorali ma, nel primo caso, la necessità di garantire una competizione elettorale equilibrata rende le regole più stringenti; per la medesima ragione, durante tali periodi le Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale, salvo quelle strettamente indispensabili al buon andamento, che dovranno comunque osservare una forma rigorosamente impersonale.
Per quanto riguarda il Servizio pubblico radiotelevisivo, durante i periodi elettorali trovano applicazione i regolamenti della Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI mentre, per le televisioni e le radio private, quelli dell’Agcom, la quale a sua volta si avvale, per la vigilanza a livello locale, dei Corecom regionali.
Per eventuali segnalazioni, è possibile utilizzare il presente Modulo, da inviare al Corecom FVG dopo aver preso visione dell'informativa sulla privacy.
Comunicato inizio par condicio (14 febbraio 2023)
Verbale sorteggio tribune Rai Tre FVG soggetti politici uscenti (15 febbraio 2023)
Comunicato entrata in vigore Regolamenti par condicio (16 febbraio 2023)
Verbale sorteggio tribune Rai Tre FVG candidati e liste (3 marzo 2023)
Comunicato divieto diffusione sondaggi politico elettorali (17 marzo 2023)
Elezioni regionali - Delibera n. 453/22/CONS
Elezioni comunali - Delibera n. 134/22/CONS
Principali fonti normative e regolamentari
Principali fonti normative e regolamentari
Legge 515/93 - Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
Legge 28/2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
Legge 313/2003 - Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 - Testo unico dei servizi di media audiovisivi (in vigore dal 25/12/2021).
Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 313 - Allegato “A” alla Delibera 43/04/CSP.
Delibera n. 200/00/CSP - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali, come integrata dalla Delibera n. 22/06/CSP - Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.
Delibera n. 89/14/CONS - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza locale.
Approfondimenti
Periodo elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, o di indizione del referendum, fino al giorno di votazione, più eventuali ballottaggi.
Soggetto politico in periodo elettorale
Tale qualifica è riconosciuta, all’interno dei Regolamenti elettorali attuativi emanati dall’Agcom, ai diversi soggetti competitori in occasione di ogni singola tornata elettorale.
Soggetto politico in periodo non
Per il solo ambito locale, le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali e comunali.
Comunicazione politica
Ogni programma in cui assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni anche se conseguito nel corso di più trasmissioni. La parità di trattamento può essere assicurata anche attraverso un ciclo di trasmissioni (la periodicità del ciclo è definita nel regolamento elettorale) purché ogni trasmissione abbia identiche opportunità di ascolto. E’ facoltativa per le locali ed è sempre gratuita. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante; nelle trasmissioni interessate deve essere fatta menzione della rinuncia. La disciplina prevista per la comunicazione politica non si applica alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
Programma di informazione
Ogni programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. In campagna elettorale i programmi di informazione devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche. In base ai principi generali sanciti negli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l’attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico è qualificata come servizio di interesse generale, mettendo così in rilievo l’interesse pubblico sotteso a tale attività nella sua duplice accezione della garanzia della libertà di informare e del diritto del cittadino ad essere informato.
Parità di trattamento
E’ il principio al quale deve uniformarsi l’informazione, che a differenza della comunicazione politica non è tenuta ad una suddivisione aritmetica degli spazi; secondo tale principio, stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155/2000, le situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico.
Messaggi politici autogestiti
I messaggi politici autogestiti possono essere gratuiti o a pagamento; durante i periodi elettorali, la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti è facoltativa per le emittenti private ed obbligatoria per la Rai. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica, senza contraddittorio.
Messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG)
I MAG sono riservati ai soggetti politici riconosciuti ai sensi dei Regolamenti elettorali attuativi, e non alla singola persona fisica; non si possono diffondere su ciascuna emittente più di due messaggi per giornata di programmazione. I messaggi autogestiti gratuiti (MAG) non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario, durano da 1 a 3 minuti per le tv e da 30 a 90 secondi per le radio e non possono interrompere altri programmi né essere a loro volta interrotti; gli appositi contenitori nei quali devono essere collocati devono contenere un minimo di tre messaggi.
Messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP)
Solo le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento; in tale ipotesi, le emittenti devono informare della loro intenzione attraverso un avviso da trasmettere almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi, assicurando condizioni economiche uniformi, con un limite tariffario non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. Dopo la prima messa in onda dell’avviso possono essere trasmessi i messaggi. I MAP devono riportare la dicitura “Messaggio autogestito/elettorale a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente. Dopo le modifiche introdotte dal Codice di autoregolamentazione, la natura dei MAP è assimilabile a quella degli spot pubblicitari, con gli stessi limiti quantitativi; diverso il discorso riguardo alla durata: non esiste un limite esplicito, ma la durata del messaggio dovrà essere coerente con le finalità del messaggio (esposizione di un programma o di un’opinione politica) e con la natura dello stesso (spot pubblicitario).
Comunicazione istituzionale
Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale sono quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni e volte a conseguire: a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente, a prescindere dal mezzo utilizzato per tali attività. L’espressione “pubbliche amministrazioni” si riferisce agli organi rappresentativi degli Enti (cfr. d.lgs. 165/2001) e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche; si considerano escluse le Società di diritto privato, anche se partecipate da enti pubblici, ma non le Società costituite dalla Regione o da altri Enti pubblici.
Comunicazione istituzionale in periodo elettorale
L’art. 9, comma 1, della legge 28/2000 stabilisce che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Dalla lettura della disposizione si evince come sfuggano al divieto solo quelle comunicazioni, svolte in modo del tutto impersonale, il cui differimento comprometterebbe l’efficacia dell’azione amministrativa, come ad esempio un bando di gara la cui scadenza ricade in un periodo elettorale. Il divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elet¬torale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in tal modo, l’attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici. Rimane impregiudicata, per i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, la possibilità di compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni.
Sondaggi
Nel rimandare, per approfondimenti in materia, alla pagina del sito dedicata alla Vigilanza sondaggi, si segnala come nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni sia vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se realizzati in un periodo precedente e su qualsivoglia mezzo di comunicazione. Nei medesimi quindici giorni precedenti il voto, è invece consentita la diffusione di dichiarazioni rilasciate da soggetti politici relativamente a sondaggi, purché questi ultimi siano già stati resi pubblici nel periodo precedente a quello oggetto del divieto. Lo stesso divieto si applica alle “manifestazioni d’opinione” (cfr. del. Agcom n. 256/10/CSP), prive di validità scientifica ma comunque potenzialmente in grado di influenzare l’elettorato.
Sanzioni
L’impostazione generale dell’impianto sanzionatorio in materia di Par Condicio è di natura ripristinatoria, proprio al fine di riequilibrare la parità di condizioni tra soggetti politici all’interno del periodo elettorale. Pertanto, in caso di sanzione, vi sarà l’adozione da parte dell’Agcom di ogni provvedimento idoneo ad eliminare gli effetti delle violazioni, come ordinanze aventi ad oggetto la programmazione di trasmissioni di carattere compensativo, ovvero, se ciò non fosse possibile, la sospensione delle trasmissioni dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni. Nell’ipotesi di inottemperanza ai propri provvedimenti, l’Autorità irroga nei confronti dell’emittente locale una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 1.000,00 e € 20.000,00. Oltre alle sanzioni ripristinatorie, è prevista la trasmissione o pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare.
Archivio elezioni
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