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Provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio
Nelle controversie tra Cittadino/Utente ed Enti gestori del servizio di telecomunicazioni, ci sono casi in cui l’ente gestore procede alla sospensione del servizio. Tale sospensione può riguardare solo il servizio interessato dal mancato pagamento e deve essere adottata dall’ente gestore, fermo restando l’obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, solo per gravi motivi ovvero casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti.
In tutti gli altri casi l'utente, contestualmente alla richiesta di conciliazione, o nel corso della procedura stessa, può chiedere al CORECOM FVG, tramite la compilazione del formulario GU5, l’adozione di provvedimenti di riattivazione urgente di erogazione del servizio che garantiscano la continuità del servizio o facciano cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa.
Il responsabile del procedimento (funzionario del Corecom FVG) trasmette copia della richiesta all'organismo di telecomunicazioni, assegnando a quest’ultimo un termine non superiore a 5 giorni, per la produzione di eventuali memorie e note difensive.
Il CORECOM FVG entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora la linea non fosse stata ripristinata, adotta un provvedimento temporaneo nei confronti del gestore, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.
Lo stesso provvedimento, corredato dal fascicolo della parte ricorrente, viene poi inviato all’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM), per l’eventuale applicazione delle previste sanzioni.
Modelli: formulario GU5
Normativa di riferimento: Delibera Agcom 173/07/CONS art. 5 (allegato A Regolamento)