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Il tentativo di conciliazione può avere esito negativo o sintetizzare un accordo parziale.
In questi casi entrambe le parti, congiuntamente (Utente /Ente Gestore) o anche il solo utente, possono chiedere al Corecom FVG di definire la controversia.
Questo tipo di ricorso non è attivabile se sono passati più di sei mesi dall'udienza di conciliazione, ovvero dalla data di notifica del verbale di chiusura del procedimento, e se la stessa controversia tra le medesime parti sia stata già presentata dinanzi alla Giustizia Ordinanria.
COME SI ATTIVA LA PROCEDURA
L’istanza con cui viene deferita al Corecom FVG la risoluzione della controversia deve essere inoltrata agli uffici del Corecom FVG con le modalità di cui all’articolo 7, comma 3 Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni e deve rispondere a tutti i requisiti di cui al medesimo articolo.
L’istanza deve, inoltre, essere correlata da copia del varbale di mancata conciliazione o di accordo parziale.
L’istanza può essere inoltrata anche compilando il formulario GU14.
DECISIONE DELLA CONTROVERSIA
Esaurita la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione relativa alla controversia all’Organo collegiale, allegando la relazione del responsabile del procedimento e la propria proposta di decisione.
Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, c. 11, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Esso deve essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.
Il Corecom, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità.
Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
Nel provvedimento decisorio il Corecom può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Quando l’operatore non partecipi all’udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui all’art. 8 comma 3, Del. 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, vanno comunque rimborsate all’utente, se presente all’udienza ed indipendentemente dall’esito della controversia di cui agli art. 14 e ss. Del. 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, le spese sostenute per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
Anno 2010
Anno 2011
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Delibera 173/07/CONS - Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
• Delibera 307/03/CONS - Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l’adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti
• Delibera 502/08/CONS - Modifiche al Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
• Delibera 479/09/CONS - Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti di cui alla Delibera 173/07/CONS