COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
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vigilanza sondaggi

Il Corecom vigila sulla diffusione e pubblicazione dei sondaggi sulle emittenti radiotelevisive ed i quotidiani e periodici in ambito regionale, attraverso l’attività di monitoraggio d’ufficio o sulla base di segnalazioni.

L’obiettivo di tale attività è quello di verificare che i sondaggi siano stati realizzati e diffusi secondo determinati criteri in grado di garantirne la correttezza metodologica; la presenza di questi requisiti permette di distinguere i veri sondaggi dalle semplici manifestazioni d’opinione.

I principali elementi che qualificano un sondaggio sono riportati nella nota informativa, che deve obbligatoriamente accompagnarne la diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, completa di tutti gli elementi previsti dal Regolamento in materia.

Informazioni più dettagliate sul sondaggio, sono invece riportate nel documento che il soggetto realizzatore rende disponibile sul sito dell'Agcom nel caso di sondaggi d'opinione, o sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria per i sondaggi politici ed elettorali.

I sondaggi elettorali non possono comunque essere diffusi nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni.

Per eventuali segnalazioni su sondaggi diffusi da emittenti radiotelevisive locali o pubblicati su quotidiani e periodici locali, è possibile utilizzare il presente Modulo, da inviare al Corecom dopo aver preso visione dell'informativa sulla privacy; per quanto concerne i fornitori nazionali, le segnalazioni devono essere inoltrate all’Agcom.

Principali fonti normative e regolamentari

Principali fonti normative e regolamentari

Legge 28/2000 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
Delibera Agcom n. 256/10/CONS - Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Linee salienti del nuovo Regolamento dell’Autorità in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Approfondimenti

Sondaggio d’opinione

Rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, generalmente strutturato, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti.

Sondaggio politico ed elettorale

Rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati.

Manifestazione d’opinione

Rilevazione basata su una modalità di raccolta di informazioni priva di valore scientifico che non può essere diffusa sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di “sondaggio” e deve recare l’informazione circa il valore non scientifico della medesima.

Nota informativa

Deve necessariamente contenere i seguenti elementi: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il nome del committente e dell’acquirente; c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare se nazionale, regionale, provinciale o comunale); d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
Tale obbligo spetta al mezzo di comunicazione di massa, ma è il soggetto realizzatore che deve fornire le informazioni al mezzo.

Modalità di diffusione della nota informativa

Varia a seconda del mezzo utilizzato: per quanto riguarda la pubblicazione su edizioni cartacee e/o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota dovrà essere evidenziata in apposito riquadro. La diffusione televisiva deve essere invece accompagnata dalla trasmissione in sovraimpressione della nota per una durata e con una grafica tali da renderla chiaramente leggibile al pubblico (è esclusa quindi la trasmissione di una nota solo in sonoro). Per quanto concerne infine la diffusione dei dati via radio, la nota deve essere letta al pubblico nella sua integrità.

Nota informativa e lanci d’agenzia

Se il sondaggio viene diffuso tramite lanci d’agenzia, in luogo della nota devono essere indicati, nel corpo del testo, il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio. In capo al mezzo di comunicazione di massa che riprenda il lancio permane l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative all’avviso di pubblicazione al realizzatore e alla pubblicazione/diffusione del sondaggio corredato da nota.

Nota informativa e diritto di cronaca

Una volta che un sondaggio sia stato diffuso secondo le prescritte formalità, si può ritenere che esso entri a far parte del patrimonio conoscitivo comune. Il mezzo di comunicazione che riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è pertanto tenuto a pubblicare o diffondere nuovamente la nota, ma deve fornire elementi che consentano la agevole individuazione del sondaggio cui fa riferimento (ad esempio comunicando la fonte da cui ha tratto la notizia).

Documento

Rispetto alla nota informativa, il documento contiene informazioni di maggior dettaglio sulle modalità realizzative del sondaggio, quali il metodo di campionamento, il panel utilizzato, l’estensione territoriale, eventuali criteri di ponderazione. L’elenco completo degli elementi è contenuto all’art.5 del Regolamento, lettere a) - q).